La Corte Costituzionale non ha “salvato” alcun DPCM
Scrivere un articolo di giornale senza possedere le minime basi giuridiche denota improvvisazione e mancanza di quella minima preparazione richiesta per il superamento dell’esame di abilitazione ad una splendida professione. Il “Fatto Quotidiano”, diretto dal dott. Marco Travaglio, riporta un pezzo dal titolo “Dpcm dovuti e legittimi, ma il giudice non lo sa”. L’articolista richiama la sentenza del G.I.P. di Reggio Emilia 27 gennaio 2021, n. 54 che ha disapplicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, rigettando la richiesta di decreto penale di condanna, per contrasto con l’art. 13 della Costituzione in quanto un atto amministrativo non soddisfa le garanzie, riserva di legge e riserva di giurisdizione, poste dalla Costituzione repubblicana a presidio della inviolabilità della libertà personale. In particolare, l’autore critica il G.I.P dal momento che avrebbe ignorato la recentissima pronuncia della Corte costituzionale n. 37/2021 la quale, secondo lui, avrebbe ritenuto “legittimi e necessari i Dpcm”.
Un tentativo mal riuscito per difendere l’indifendibile, ossia l’operato del Governo Conte II e il partito di maggioranza relativa. Vediamo di spiegare all’autore alcune cose:
1) il giudice costituzionale non può sindacare la legittimità di fonti secondarie di produzione del diritto in ragione della lettera dell’art. 134 del Testo fondamentale che limita il controllo di costituzionalità alle leggi e agli atti normativi aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni. Semmai, può farlo in sede di conflitto di attribuzioni, ma non è questo il caso;
2) con l’ordinanza n. 4/2021 la Corte costituzionale, per la prima volta, ha accolto la richiesta di sospensiva dell’efficacia della legge regionale valdostana 09 dicembre 2020, n. 11, avanzata dal Governo della Repubblica, recante misure di contenimento meno restrittive rispetto alla normativa statale, ribadendo come queste rientrino nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, in particolare nella materia della profilassi internazionale, ma nulla ha statuito riguardo al modo con cui l’Esecutivo ha operato. Ad analoghe conclusioni perviene la sentenza n. 37/2021 attraverso la quale il giudice delle leggi entra nel merito della questione della legge regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, precisando, nel punto 8.1. del considerato in diritto, che non è in discussione la questione della “legittimità dei Dpcm”;
3) la Corte non tocca in alcun modo l’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, nella legge ordinaria dello Stato n. 35/2020) il quale consente al Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore di dare attuazione e di modulare le misure di contenimento di cui al precedente art. 1, comma 2. Esiste, infatti, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, concernente pure le pronunce della Corte costituzionale, che forse varrebbe la pena studiare prima di redigere articoli non rispondenti al vero.