Riemerge l’art 39 della Costituzione

 

Riemerge l’art 39 della Costituzione

Ci sono, nella politica italiana, degli argomenti che ogni tanto riemergono dal silenzio di anni come il famoso “serpente” del lago di Loch Ness. Uno di questi è l’attuazione dell’art. 39 della Costituzione, quello che stabilisce che i contratti collettivi di lavoro, stipulati da sindacati preventivamente registrati presso un Albo con deposito dello Statuto, abbiano validità “erga omnes”, ossia forza di legge. Quest’articolo è un’altra delle eredità fasciste presenti nella Costituzione repubblicana, che vengono però sottaciute in nome dell’affermazione, del tutto falsa, dell’origine “antifascista” della stessa. In effetti, quella dizione riprende una definizione della “Carta del Lavoro” del 1927 secondo cui i contratti stipulati dalle organizzazioni (sindacali e padronali) “riconosciute” dallo Stato avrebbero avuto forza di legge: cosicché i Costituenti, tra i quali vi erano molti “corporativisti” suddivisi tra democristiani, comunisti e socialisti, non se la sono sentita di buttare a mare un principio innovativo nel diritto del lavoro, che solo l’Italia aveva, e con esso l’enorme patrimonio contrattuale costruito negli anni del regime fascista, diffuso in tutti i settori produttivi.

Però l’articolo, anche se così ben scritto, non fu mai applicato con legge perché le Confederazioni sindacali non volevano essere “registrate” forse per non far emergere i sistemi oligarchici, e poco democratici, con cui si nominavano i loro dirigenti a dispetto degli statuti.

Vi era un solo sindacato che chiedeva insistentemente l’applicazione di quell’articolo, ed era la CISNAL. Per la verità, un presidente del governo democristiano, Antonio Segni, fece nel 1960 (su pressione del MSI) una legge in base alla quale bastava che i sindacati depositassero – di loro volontà – i contratti da essi stipulati al Ministero del Lavoro il quale provvedeva alla loro pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale”. Ma la Corte Costituzionale dichiarò illegittima quella norma perché aveva eluso l’aspetto fondamentale, la registrazione e il deposito degli Statuti dei sindacati: la conseguenza è che i sindacati continuano ad essere mere associazioni di fatto anche se hanno milioni di aderenti e gestiscono decine di milioni di euro (senza pagamento d’imposte). Da parte loro, i giudici – nello stabilire, in caso di vertenza, la giusta retribuzione da riconoscere ad un lavoratore – si rifanno ai contratti applicando surrettiziamente un altro articolo, il n. 36, che indica genericamente il diritto ad una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, e sufficiente ad assicurare un’esistenza dignitosa”.

Ebbene, tutta questa problematica sta emergendo in occasione della proposta dell’istituzione di un salario minimo indicato dallo Stato. Evidentemente, se il Parlamento – composto da partiti – indica un “salario minimo”, verrebbe di fatto vanificato il ruolo del sindacato e la sua autonomia contrattuale. Cosicché tra i vari interventi sull’argomento vi è da segnalare quello di Walter Galbusera (già segretario generale dell’UIL e attuale presidente della Fondazione Anna Kuliscioff) che ha dichiarato: “si delinea un progetto sotterraneo di revisione costituzionale che ha l’obiettivo dichiarato di stabilire un salario minimo per dare attuazione all’art. 36 della Costituzione il cui effetto sarebbe però, anche in via indiretta, di manomettere l’art. 39”.

Si potrebbe obiettare a Galbusera perché, quando aveva un ruolo importante nell’ambito sindacale e in particolare in quella “triplice” che dominava il mondo del lavoro, non si batté per l’applicazione rigorosa dell’art. 39 di cui oggi lamenta la possibile eliminazione di fatto.

Ma Galbusera dice anche un’altra cosa: dice che l’altro aspetto indicato dall’art. 39, quello della rappresentatività dei sindacati, verrebbe anch’esso annullato dal tentativo (peraltro finora mai riuscito) della stessa “triplice” (Cgil, Cisl e Uil) di autoattribuirsi la rappresentatività dei lavoratori dipendenti riconoscendo a sua volta la rappresentatività della Confindustria. E questo nel momento in cui, sia dal lato sindacale che imprenditoriale, sono ormai numerose le associazioni di categoria non più riconducibili solo a quelle sopraindicate. Ricordiamo al riguardo che molte grandi imprese hanno abbandonato la Confindustria, che ci sono altre organizzazioni in rappresentanza delle piccole e medie imprese mentre tra i sindacati esistono altre tre confederazioni e molti sindacati autonomi di categoria.

Ma, anche per questo aspetto, ci soccorre la preveggenza dei Costituenti: nel succitato ari. 39 è scritto che le organizzazioni stipulano contratti aventi forza di legge “in proporzione dei loro iscritti”. Premesso che anche questo, quello della conta degli iscritti, è stato un motivo per cui nessuno ha voluto l’applicazione di quell’articolo, occorre però sottolineare che questa è l’unica parte della Costituzione in cui si parla di “proporzione”, non c’è neanche negli articoli che si riferiscono alle elezioni. E la cosa è ancor più sorprendente se si tiene conto del fatto che quell’articolo fu scritto nel 1947, quando c’era un solo sindacato, la CGIL, che non aveva ancora subito le scissioni – dovute all’adesione, da parte del gruppo dirigente, al partito comunista – degli anni 1950-1951.

Da tutto ciò si evince comunque che il mondo sindacale/imprenditoriale è tuttora privo di regolamentazione, nonostante le sue dimensioni e la sua influenza sulla politica sociale ed economica. Quello che il fascismo aveva risolto portando il conflitto sociale all’interno dello Stato e dandogli un formale riconoscimento, il sistema democratico non è stato in grado di attuare dopo 72 anni di vigenza della Costituzione.

 

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