Un decreto-legge per imporre un obbligo vaccinale? Brevi riflessioni a margine di una scelta discutibile

 

Un decreto-legge per imporre un obbligo vaccinale? Brevi riflessioni a margine di una scelta discutibile

Il decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44, nell’art. 4, introduce l’obbligo della vaccinazione contro l’agente virale Sars-Cov2 per coloro che esercitano una professione sanitaria e per gli operatori di interesse sanitario. La Corte costituzionale ha sempre ritenuto che l’obbligatorietá di un determinato trattamento sanitario rientri nella valutazione discrezionale del legislatore statale e che il riferimento “alle disposizioni di legge”, di cui all’art. 32, comma 2, della Costituzione repubblicana vigente, indichi una riserva relativa (cosí la sentenza n. 258/1994): non solo la legge ordinaria dello Stato, ma anche un decreto-legge o un decreto legislativo delegato, con la possibilitá di intervento da parte di fonti secondarie (regolamenti etc..) per attuare e integrare quanto previsto a livello primario, hanno “titolo” per introdurre l’obbligo.

Davvero é cosí convincente questa linea interpretativa? Salvo i casi di accertamenti non invasivi, i trattamenti sanitari, e le vaccinazioni in primis, hanno ordinariamente conseguenze irreversibili. Qualora, nel termine perentorio di 60 giorni, il decreto-legge non fosse convertito dal Parlamento (non ha alcun obbligo in merito), eventuali danni conseguenti all’inoculazione potrebbero non essere tutti reversibili. Ed anche in ipotesi di conversione in legge, questa non sarebbe in grado, in presenza di effetti infausti, di ripristinare “l’ordine normale delle competenze” (cfr. F. SORRENTINO). Pertanto, l’utilizzo del decreto-legge per imporre un trattamento sanitario ha come conseguenza il fatto che il Governo della Repubblica non anticipa in via d’urgenza un potere spettante alle due Camere, ma esercita un suo potere esclusivo poiché il successivo intervento del Parlamento, in materia, costituirebbe un avvallo o una disapprovazione di un vaccino il quale, comunque, ha giá prodotto le sue conseguenze.

In conclusione, dunque, solo la legge formale é in grado di garantire un procedimento decisionale in cui l’adeguata rappresentazione e ponderazione degli interessi coinvolti viene garantita dalla quantità e dalla qualità degli attori politici decidenti e dall’articolazione delle sedi di costruzione della decisione. Un aspetto che il Governo Draghi pare non aver preso minimamente in considerazione ovviamente con l’avvallo delle forze politiche che lo sostengono.

 

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