Scuola di Pensiero Forte [109]: l’evoluzione politica della società [4]

 

Scuola di Pensiero Forte [109]: l’evoluzione politica della società [4]

Nel Medioevo la concezione sacrale dello Stato permise un ulteriore passo avanti nella definizione itinerante dell’ordinamento giuridico e delle sue concettualizzazioni. Lo sviluppo storico-geopolitico vide inizialmente una chiusura degli ordinamenti dei singoli Stati, anche all’interno dell’Impero, considerati nel loro interno come unici nel senso che non potevano riconoscere gli altri ordinamenti come ugualmente autonomi ed originari. Allo Stato veniva in questo modo riconosciuta la possibilità, e il potere, di disconoscere gli altri ordinamenti, in base a quella pluralità che derivava dalla multietnicità e multiculturalità dell’Impero. Anche sul piano economico, l’appartenenza ad un sistema più o meno organico come quello imperiale non significò automaticamente l’omologazione, anzi persistettero importanti differenze che produssero anche conflitti e problemi per i flussi di mercato.

L’idea del regnum e dell’imperium proseguirono il loro sviluppo mantenendo il contatto originario con il concetto di Stato romano, fino ad approdare alla modernità. Sorgono ora nuovi modelli statali derivanti dalla differente concezione filosofica della vita umana e politica. Fu la secolarizzazione caratterizzare fortemente tutti i settori della società, lasciando progressivamente il dato sacro della politica e della concezione di città-Stato a favore di una laica e libera dall’afflato metafisico, giungendo a considerarla come mero aggregato di individui ordinato ad un fine materiale. I pensatori si prodigarono nella ricerca di nuovi piani fondativi per giustificare forme di giustizia orizzontali, non più verticali, giungendo a concepire lo Stato di diritto. È qui opportuno richiamare Carl Schmitt, che nella Dottrina della Costituzione voleva definire lo Stato di diritto come «Stato che rispetti incondizionatamente il diritto oggettivo vigente e i diritti soggettivi esistenti»[1], un concetto dal significato polemico rispetto allo Stato di potere. Schmitt ricorda pure che già Max Weber aveva parlato di uno Stato feudale di diritto e di Stato di diritto medievale, nel senso di uno «Stato di diritto dei diritti soggettivi, un insieme di diritti regolarmente acquisiti, mentre lo Stato di diritto moderno sarebbe un ordinamento oggettivo, cioè un sistema di regole astratte»[2].

Si percepisce la teoria contrattualistica dello Stato, teorizzata in primis da Jean Jacques Rousseau, che necessita di essere rapidamente indagata prima di proseguire. Il contrattualismo è una concezione filosofico-politica secondo la quale lo Stato nasce da un contratto tra i sinoli individui; attraverso il contratto, gli individui convengono di uscire dal loro stato di natura, dove sono eguali e liberi ma privi di garanzie, e di formare una società civile sottomettendosi volontariamente ad un sovrano. Per Thomas Hobbes la cessione dei diritti doveva essere totale, ad eccezione del diritto alla vita, mentre per John Locke era possibile conservare quasi tutti i diritti naturali, dando vita allo Stato liberale, che garantisce un’ampia sfera di libertà agli individui. Per Rousseau, gli individui cedono la totalità dei diritti per mezzo del contratto sociale, per poi rivendicarli in quanto cittadini, membri perfettamente eguali del corpo sovrano, che coincide con il corpo sociale, dando vita allo Stato democratico nel quale la volontà collettiva diviene sovrana. Il contrattualismo, come facilmente si può notare, fu determinante per la nascita dello Stato moderno e della relativa politica moderna. Lo Stato nella sua dimensione totale riceve una sorta di elevazione ontologica al piano trascendentale, come sarà poi affermato dai Positivisti dell’Ottocento, divenendo “di diritto” perché non più basato sulla metafisica. Il concetto di giustizia che, come abbiamo visto in precedenza, era importantissimo per lo Stato greco e romano, garanzia e criterio dell’ordine sociale, diventa ora relativo a ciò che ciascuno ritiene definibile come giusto e sbagliato, legittimandolo con argomentazioni a posteriori, non più a priori.

È la fase di passaggio dallo Stato dogmatico di tipo sacrale, allo Stato dogmatico di tipo sociale: cambiano i punti di riferimento, ma non la considerazione superlativa della forma politica.

 

 

[1] Carl Schmitt, Dottrina della Costituzione, trad. it. a cura di A. Caracciolo. Giuffrè, Milano, 1984, p. 177.

[2] Ibidem

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