Scuola di Pensiero Forte [113]: l’evoluzione politica dello Stato [8]

 

Scuola di Pensiero Forte [113]: l’evoluzione politica dello Stato [8]

Riprendendo il filo del nostro discorso, osserviamo che lo Stato moderno si è configurato come assoluto, nel senso etimologico più proprio ovvero di absolutus, dal latino “sciolto da”, perché non vi sono diritti fuori e sopra lo Stato. Colui che detiene il potere, nella prima teorizzazione moderna identificato come il principe, è l’incarnazione dello Stato stesso.

Lo sviluppo moderno ha visto l’ingresso della concezione liberale, che maturò e si svolse in antitesi e per reazione all’assolutismo politico, il cui presupposto fu il dissidio sempre più profondo tra l’individuo e lo Stato, che fece emergere l’esigenza teorica prima, ad esempio in Locke, Montesquieu e Kant, e costituzionale poi, della garanzia dei diritti del cittadino dinanzi al potere statale. Lo Stato coincide con la figura del sovrano, la monarchia assolutistica, così ben concepita dai sostenitori della ragion di Stato, da Botero, Bodin, Ludovico Zuccolo, per determinati aspetti dal Machiavelli. Questa concezione venne poi ripresa, sia pure in un clima storico differente, dalle dottrine teocratiche antirivoluzionarie e restauratrici che riproposero la confusione tra lo Stato ed i suoi organi, con l’idea dei sovrani come ministri diretti di Dio e quella dello Stato come espressione del loro dominio e della legge come loro esclusivo precetto mirante al loro interesse (si pensi al De Maistre o alle dottrine della restaurazione politica di Stahl e Haller del 1875), riflessione che sorge nel clima culturale dell’Umanesimo, quale ulteriore sviluppo dei regni medievali e domina la scena europea, pur con crisi, ramificazioni, contesti nazionali variegati, sino alla Rivoluzione francese.

E la storia del costituzionalismo, liberale prima, nelle sue multiformi varianti, democratico poi, è contrassegnata dalla lotta contro l’assolutismo regio, in nome del governo limitato, per il principio della divisione dei poteri, della Costituzione scritta, del primato della legalità sulla legittimità, della garanzia dei diritti – in primis, nei teorici dello Stato liberale e della monarchia costituzionale, del binomio proprietà-libertà- sull’arbitrio dei principi. Peraltro, preferire una nozione più ampia di Stato non significa scivolare in uno scontato statalismo e nella riduzione di tutta la storia umana al primato dell’istituzione statale. Hegel è ancora attuale, si può accogliere criticamente la sua lezione da non hegeliani, pure attraverso Marx e le filosofie critiche della politica e della storia più significative del novecento, e cioè anzitutto la Scuola di Francoforte.

Conviene citare passi come quelli delle Lezioni sulla filosofia della storia, in cui si legge che «l’unità della volontà soggettiva con quella universale, è la totalità e, nella sua forma concreta, lo Stato. Quest’ultimo è la realtà in cui l’individuo ha e gode la sua libertà, in quanto però esso individuo è scienza, fede e volontà dell’universale. Così lo Stato è il centro degli altri aspetti concreti della vita, cioè del diritto, dell’arte, dei costumi, delle comodità. Nello Stato la libertà è realizzata oggettivamente e positivamente. L’arbitrio del singolo non è, infatti, la libertà».[1] O, pure, l’esigenza della Fenomenologia dello Spirito di tracciare una storia “unitaria” che investe lo Spirito nella sua totalità, poiché reale è solo lo “Spirito intero” (Ganzer Geist), mentre “le figure” del procedere non hanno in se stesse alcuna autonoma consistenza e non possono quindi pretendere di essere esaminate al di fuori di un più ampio schema di svolgimento storico, culturale e sociale che lo ricomprende (totalità della Weltanschauung).[2]

L’idea di una totalità dello Stato e la declinazione della sua assolutezza diventa, a partire dalla riflessione rinascimentale ed in particolar modo nel tempo delle rivoluzioni politiche di Sette-Ottocento, un tratto caratterizzante ancora attualissimo.

 

[1] Georg W. F. Hegel, Lezioni di filosofia della storia, I, tr. it., rist. dell’edizione del 1941, a cura di G. Calogero e C. Fatta, La Nuova Italia, Firenze-Milano, p.104; vedere pure G. Gentile, I fondamenti della filosofia del diritto, Sansoni, Firenze, 1955, p.111.

[2] Georg W. F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, tr.it., Firenze, 1960, II, p.201.

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