Un mugnaio tedesco, espropriato perché il mulino faceva ombra a un nobile proprietario terriero, lottò con decisione sino a vincere la causa. Ci sarà un giudice a Berlino, ripeteva. Lo trovò e salvò i suoi averi. Non sappiamo se ci siano giudici a Berlino: temiamo per Roma. L’esito della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni relative alla liceità degli obblighi vaccinali e dei divieti che ne sono scaturiti, in termini di diritto al lavoro, alla libertà di movimento e altro, è sconsolante.
Non che chi scrive abbia mai riposto particolare fiducia nelle istituzioni di garanzia, giacché il potere difende sempre sé stesso e le leggi sono fatte per perpetuarne e riprodurne il dominio. Quel che ci ha colpito non è il merito della pronuncia della Consulta (in maiuscolo, per sottolineare la natura quasi sacrale di certe istituzioni) quanto la singolare motivazione. I quindici giudici hanno stabilito infatti che leggi e decreti del governo in materia di pandemia erano legittimi in quanto conformi alla scienza.
Non siamo giuristi, non ci impanchiamo in dibattiti in punto di diritto per i quali non possediamo competenze. Tuttavia, da cittadini italiani alfabetizzati, sappiamo che la Corte delibera sulla conformità alla lettera e allo spirito della costituzione, non in base alle pronunce della scienza. Un soggetto giuridico nuovo entra a vele spiegate nella giurisdizione. I governi Draghi e Conte, con le leggi e i decreti pandemici (non i DPCM, decreti della presidenza del consiglio, atti amministrativi sottratti al giudizio della Corte) non hanno infranto la costituzione in quanto si sono attenuti al giudizio prevalente della “scienza”.
Il termine necessiterebbe di una definizione giuridicamente vincolante, tenuto conto che nel diritto la forma è sostanza. Nel caso del Covid, i dispareri, le polemiche, vere e proprie guerre interne tra esperti, hanno accompagnato il terribile triennio che abbiamo (forse) alle spalle. Scienza non è sinonimo di Istituto Superiore di Sanità, né di Agenzia del Farmaco e tanto meno dei poderosi interessi di Big Pharma. Inoltre, molti scienziati- inevitabilmente- sono portatori di conflitti d’interesse, in quanto consulenti o funzionari delle strutture pubbliche e dei soggetti privati coinvolti.
Ci risulta quindi incomprensibile (santa ingenuità…) una sentenza inappellabile emessa all’ombra di una dubbia ragione scientifica e non delle norme giuridiche scritte. Avremmo preferito che i giudici avessero detto che i governi hanno agito correttamente, interpretando i principi fondamentali di cui ai primi dodici articoli della Carta e dell’articolo 32, che così recita: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge “. La Corte, nonostante la perizia dei suoi componenti, avrebbe avuto serie difficoltà a giustificare il trattamento dei non vaccinati e l’esclusione dal lavoro, dai trasporti, da ogni spazio pubblico in assenza di un obbligo istituito per legge.
Sarebbe stato complicato affermare – alla luce dell’articolo 1, che fonda la repubblica sul lavoro, e dell’articolo 4 sul diritto al lavoro- la costituzionalità di condotte che hanno privato molti della possibilità di svolgere la propria occupazione. Tra i diritti dei cittadini vi è (art. 16) quello di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e sicurezza. Difficile invocarlo in assenza di obblighi sanitari stabiliti.
Si è reso necessario – lo ha ammesso la presidente Silvana Sciarra- ricorrere al principio del bilanciamento tra norme, interessi e principi tutelati, fatto dal legislatore sulla scorta di dati scientifici e statistici offerti dalle autorità sanitarie tipo Oms o Agenzia Italiana del Farmaco. Sarebbe facile obiettare la durezza delle misure italiane rispetto a quelle di altri paesi, rammentando che nessuno altrove ha privato i renitenti del diritto di lavorare e ricevere una retribuzione. Il richiamo ai dati scientifici appare debole anche perché spesso contraddittori, incongrui e non dimostrati. Da profani, ci pare ragionevole pensare che la privazione del lavoro – su cui la repubblica afferma di fondare sé stessa- sia un vulnus al “rispetto della persona umana” di cui al comma 3 dell’articolo 32.
Opinioni, pensieri sparsi forse inficiati da imperizia giuridica. Intanto la ferita è stata inferta, è passato il principio che la costituzione è in qualche misura soggetta alla scienza (dominante) e che il bilanciamento ha per oggetto non la valutazione della preminenza in un caso determinato di un principio giuridico su un altro (diritti individuali e interesse pubblico, nel caso) ma l’opinione prevalente di chi dirige la “scienza”.
Non è la prima stranezza della Consulta. Da anni ha preso l’abitudine di deliberare tenendo conto di movimenti dell’opinione pubblica – o parte di essa- sino a chiedere apertamente che il parlamento legiferi su alcuni temi sensibili, ovvero emettendo “moniti” al legislatore. In un caso recente, la presidente ha ritenuto opportuno “rivolgere un deciso monito al legislatore per un urgente intervento di riforma”. Un ulteriore istituto surrettizio, il monito, che secondo alcuni fa della Corte una terza camera, un ruolo non sorretto da alcuna norma. Un ginepraio di competenze, una lotta tra poteri a cui i cittadini sono estranei, spettatori passivi.
La sfera dei diritti individuali non è più intangibile – ce lo dice la sentenza pronunciata in nome della scienza- e il controllo di costituzionalità include una sorta di potere di indirizzo – se non un’ingiunzione a legiferare- poco compatibile con la divisione dei poteri. Un macigno, in attesa di nuove emergenze e di pronunce che modifichino, almeno in parte, il ruolo di garanzia della Corte, orientandola come soggetto di iniziative giuridiche che la Carta affida a parlamento e governo. Un’altra anomalia che aggiunge potere a quello- enorme- esercitato per legge dalla Consulta.
Non dimentichiamo infatti che, “a differenza di quanto dispone l’art. 136, che sembrerebbe prefigurare la possibilità per la Corte di emanare solo decisioni con cui dichiara la conformità a meno delle leggi a Costituzione- la stessa Corte utilizza anche altri tipi di sentenze, tra cui quelle manipolative con le quali, per renderle conformi a Costituzione, la Corte corregge il testo delle norme sottoposte al suo giudizio. In ogni caso, la Corte Costituzionale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle del Parlamento. Essa dovrebbe limitarsi ad operare quelle correzioni strettamente necessarie a consentire alla norma impugnata di non violare la Costituzione”. La citazione, una specie di altolà, è tratta dal volume “La costituzione italiana” edito da Mursia, che si avvale dell’introduzione di un politico di sistema come Luciano Violante.
Nello specifico, la Corte ha istituito un precedente assai insidioso, affermando di aver deliberato attraverso criteri extragiuridici (la scienza e non la norma scritta), rendendo implicitamente più facile, in futuro, legittimare forme di controllo dei cittadini sempre più invasive e capillari. Inoltre, tende ad agire come organo “attivo”, promuovendo riforme, chiedendo novelle giuridiche, distribuendo “moniti”. Un’inclinazione “progressiva” che va almeno segnalata. Ci viene in mente l’espressione latina “de iure condendo” appresa al liceo: ciò che è relativo al diritto in via di formazione, usata per indicare un’aspirazione di riforma in contrapposizione a de iure condito, “secondo la normativa vigente”. Il ruolo della Corte – almeno ci sembra – dovrebbe limitarsi al controllo del diritto vigente. Forse esageriamo e le nostre preoccupazioni sono infondate, tuttavia la sfiducia nelle istituzioni, specialmente in termini di tutela concreta dei cittadini comuni, si estende e rende sempre più conflittuale il rapporto tra il potere e la gente.
Le perplessità sono varie; innanzitutto per il potere enorme della Corte, le cui sentenze sono immediatamente esecutive e definitive. Poi per il fatto che è molto complesso adire la Consulta. La questione di legittimità costituzionale di una legge non può essere infatti sollevata da cittadini o associazioni, ma soltanto all’interno di un giudizio- d’ufficio o per iniziativa di una parte in causa- e rimessa alla corte se ritenuta dal giudice non manifestamente infondata. Gli altri casi riguardano leggi statali impugnate da una o più regioni, o leggi regionali contestate dallo Stato per conflitto di competenze.
Nessuna democrazia diretta, poiché questo fu l’orientamento impresso dai costituenti alla Repubblica. Non resta che sperare nell’assoluta indipendenza e imparzialità dell’istituzione di garanzia, la più importante delle quali è la Corte. Qui si concentrano le nostre riserve. Come è ovvio, solo docenti di diritto, avvocati e magistrati di lungo corso possono essere membri della Consulta e la costituzione esclude i giudici dall’esercizio di qualunque altro ufficio, prevedendo altresì una funzione di lunga durata, nove anni non ripetibili. Ciò che non ci convince è il metodo di scelta e il fatto che, almeno a livello di prassi, non vigano criteri che escludano personalità con un preciso passato politico o di parte.
Al contrario, l’articolo 135 sembra fatto apposta per precostituire un carattere non indipendente alla nomina dei giudici: un terzo è nominato dal presidente della repubblica, un terzo dal parlamento e un terzo dalla magistratura. Conosciamo l’abitudine spartitoria interna alla magistratura, portata alla luce clamorosamente dalle rivelazioni di Luca Palamara in ben due libri, Il sistema e Lobby e logge. Ovvio il profilo di appartenenza politica dei giudici di nomina parlamentare e di quelli scelti dalla presidenza della Repubblica, un organo che negli ultimi decenni ha accentuato il ruolo di attore protagonista più che di arbitro.
Preferiremmo il sorteggio: è evidente che personalità del livello di chi può aspirare al ruolo di giudice costituzionale abbiano un profilo forte e un sistema di valori. Nessuno può immaginare un’imparzialità angelica, impermeabile alle convinzioni di una vita, ma almeno il sorteggio rende indipendente il giudice da chi lo ha nominato. Inoltre, è curioso che l’alta funzione faccia parte di un sistema di porte girevoli che premia una casta di figure sempre nelle stanze del potere. Che dire di Giuliano Amato- cessato da poco dalle funzioni di presidente della Corte- politico che ha attraversato decenni di storia italiana, ministro, capo di governo, unico dirigente di vertice del PSI rimasto indenne dal terremoto di Mani Pulite, tra i redattori della cosiddetta costituzione europea, già membro di istituzioni elitarie come l’ECFR (European Council of Foreign Relations) vicino all’Open Society di George Soros?
Lo stesso Sergio Mattarella ha svolto un breve trasloco nella medesima piazza romana, dalla Corte Costituzionale al Quirinale, dopo un lungo cursus honorum parlamentare e ministeriale. Nulla di proibito, ma il dubbio sull’indipendenza e l’imparzialità si fa legittimo. Poco elegante – diciamo così – è la prassi invalsa di nominare presidente il giudice di più vecchia nomina, così da garantire a molti il prestigio e i benefici della massima carica. Per questo – saremo malfidati o qualunquisti- al di là della sentenza relativa all’epidemia- non riusciamo a convincerci dell’inesistenza di condizionamenti e di criteri di appartenenza- non solo politica- capaci di rendere meno trasparenti le decisioni della Consulta. L’umile mugnaio trovò un giudice a Berlino. A Roma, chissà.
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